PRESENTAZIONE

Diritto – Dovere all’Istruzione e alla Formazione

Il Decreto Legislativo n. 76 del 10 Aprile 2005 contiene le norme su “Diritto – Dovere all’Istruzione e alla Formazione”. In base a tali norme:

-     la Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l’apprendistato di cui all’art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

-      i genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

-     nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto all’istruzione e formazione (per dodici anni) non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

-      la fruizione dell’offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti -  compresi, ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio della Stato -  oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell’art. 4, secondo comma, della Costituzione, appositamente sanzionato.

-      la repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l’integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

L’art. 28 del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 stabilisce che rientrano nel diritto-dovere all’istruzione e alla formazione i primi tre anni degli Istituti di istruzione secondaria superiore .

Il comma 622 del decreto legge 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che non si può accedere al lavoro prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età.

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